Art. 12.

      1. All'articolo 15 della legge n. 194 del 1978, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Le regioni garantiscono, in particolare, l'aggiornamento professionale del personale sanitario ed esercente le arti ausiliarie che attua gli interventi per l'interruzione volontaria di gravidanza, prevedendo l'istituzione di appositi corsi specifici e integrativi, tenuti a cadenza annuale. Le stesse regioni sono tenute, altresì, a garantire che la decisione di effettuare gli interventi previsti dalla presente legge non determini l'esclusione

 

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dallo svolgimento delle altre attività di competenza, né rechi pregiudizio ai fini della crescita professionale e dell'avanzamento di carriera. A tale scopo, la pratica di interventi per l'interruzione volontaria della gravidanza costituisce titolo nelle valutazioni».