1. All'articolo 15 della legge n. 194 del 1978, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Le regioni garantiscono, in particolare, l'aggiornamento professionale del personale sanitario ed esercente le arti ausiliarie che attua gli interventi per l'interruzione volontaria di gravidanza, prevedendo l'istituzione di appositi corsi specifici e integrativi, tenuti a cadenza annuale. Le stesse regioni sono tenute, altresì, a garantire che la decisione di effettuare gli interventi previsti dalla presente legge non determini l'esclusione